Sez. 2, Sentenza n. 771 del 25/01/1997 (Rv. 502030 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento - Domanda di risoluzione per inadempimento o di risarcimento del danno - Implicita domanda di condanna al pagamento della penale - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE
La richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull'applicazione della clausola) non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento (potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso) sia rispetto al danno (atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)