Sez. 2, Sentenza n. 4069 del 14/06/1983 (Rv. 429031 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA PENALE CONTRATTUALMENTE PREVISTA IN CASO DI INADEMPIMENTO - PROPOSIZIONE IMPLICITA ANCHE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA, FORMULATE ESPLICITAMENTE SOLO IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA PENALE CONTRATTUALMENTE PREVISTA IN CASO DI INADEMPIMENTO - PROPOSIZIONE IMPLICITA ANCHE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA, FORMULATE ESPLICITAMENTE SOLO IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nella domanda di condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista in caso di inadempimento non può considerarsi implicitamente contenuta quella di risoluzione del contratto, attesa l'autonomia di siffatte domande, in quanto la clausola penale (oltre al fine di rafforzare il vicolo negoziale) ha una funzione risarcitoria, che ben può essere fatta valere anche senza proporre domanda di risoluzione del contratto, laddove tale ultima Azione ha riferimento esclusivo ai riflessi negativi prodotti dall'inadempimento del debitore sul vincolo contrattuale. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione del contratto per colpa, formulata esplicitamente solo in appello). (V 1871/79, mass n 398254; (V 1176/79, mass n 397388; (V 3911/68, mass n 337421; (V 1702/68, mass n 333545).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)