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Sez. 1, Sentenza n. 6995 del 28/03/2006 (Rv. 591133 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE | Pubblicità televisiva e radiofonica - Obbligo di distinzione dai restanti programmi ex art. 8, comma secondo, della legge n. 223 del 1990 - Pubblicizzazione di servizi offerti da linee telefoniche - Natura di offerte al pubblico anziché di messaggi pubblicitari - Condizioni - Provenienza del messaggio dal fornitore del servizio e non dal concessionario - Necessità - Qualificazione del concessionario come rappresentante del fornitore del servizio - Condizioni - Spendita del nome - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591133-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE

Ai fini della esclusione della violazione dell'art. 8, comma secondo, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in forza del quale la pubblicità televisiva e radiofonica deve essere distinta dai restanti programmi a mezzo di segnali ottici e acustici di evidente percezione, i messaggi televisivi relativi a servizi "audiotel", ai quali si accede direttamente telefonando al numero che appare sullo schermo, possono qualificarsi come offerte al pubblico, anziché come messaggi pubblicitari, soltanto se il messaggio proviene direttamente dal fornitore del servizio e non anche se promana dal concessionario per la radiodiffusione televisiva, giacché soltanto nel primo caso il messaggio stesso concreta una attività precontrattuale che può condurre alla conclusione del contratto: né, d'altro canto, il concessionario può qualificarsi come rappresentante del fornitore del servizio, ove non vi sia stata spendita, neppure per fatti concludenti, del nome di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)