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Sez. 1, Sentenza n. 15747 del 13/12/2001 (Rv. 551101 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE | Pubblicità televisiva - Limiti quantitativi ex lege 223/1990 attuativa della Direttiva CEE 552/1989 - Trasmissioni che pubblicizzano imprese produttrici di beni o servizi - Attività pubblicitaria ex art. 8 legge citata - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551101-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE

L'art. 8, comma nono della legge n. 223 del 1990, nell'imporre un tetto quantitativo alle trasmissioni di messaggi televisivi pubblicitari (e nell'identificare il comportamento illecito sanzionabile da parte dell'emittente nel superamento di tale tetto), deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di messa in onda di trasmissioni che pubblicizzino le imprese produttrici di beni o servizi ed i numeri telefonici che consentono, a pagamento, di contattarle.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 9, Direttive Commissione CEE 09/10/1989 num. 552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)