Sez. L, Sentenza n. 14383 del 03/11/2000 (Rv. 541350 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Distacco di un lavoratore presso una società coinvolta nella fusione - Subentro della società risultante dalla fusione nei poteri di controllo sull'attività del lavoratore distaccato già facenti capo alla società originariamente distaccataria - Sussistenza.
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI
A norma dell'art. 250 bis cod. civ., nell'ipotesi di fusione di società, la società risultante dalla fusione (o la società incorporante, nel caso di fusione per incorporazione) succede in tutti i rapporti (e in tutti i relativi diritti ed obblighi) già facenti capo alle società estinte; ne consegue che, nel caso di distacco di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso una società alla quale, in seguito a fusione, sia subentrata altra società, la società risultante dalla fusione succede nel rapporto di distacco e nei relativi poteri già facenti capo alla originaria società distaccataria, ivi compreso il potere di controllo sull'attività del lavoratore distaccatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)