Sez. L, Sentenza n. 3694 del 09/04/1998 (Rv. 514421 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Pura e semplice o per incorporazione - Conseguenze - Estinzione delle società - Successione a titolo universale della nuova società o di quella incorporante - Fusione della società nel corso del giudizio - Dopo la pubblicazione della sentenza - Legittimazione passiva all'impugnazione - Del successore a titolo universale - Sussistenza - Proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte deceduta o estinta - Nullità rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dopo la estinzione della controparte e ad efficacia di sanatoria solo "ex nunc" della costituzione della società incorporante per l'applicabilità dell'art. 164 cod. proc. civ. nel testo previgente.
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI
In caso di fusione tra società, le società oggetto della fusione (in caso di fusione pura e semplice), oppure la società incorporata (in caso di fusione per incorporazione), si estinguono ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ. e la società che risulta dalla fusione o che ha effettuato l'incorporazione subentra in qualità di successore a titolo universale nei diritti e nelle obbligazioni che facevano capo alle società estinte. Ne consegue che, ove tale evento di verifichi nel corso di un giudizio di cui era parte la società estinta e dopo la pubblicazione della sentenza, trova applicazione il principio secondo cui l'atto interruttivo incide non più sul processo, ma sul termine di impugnazione (art. 328 cod. proc. civ.), e che l'impugnazione, se effettuata alla parte originaria invece che al successore a titolo universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius". (Nella specie, essendo applicabile l'art. 164 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge n. 353 del 1990, per essere la controversia già pendente alla data 30 aprile 1995, e quindi conseguendo alla costituzione in giudizio del successore a titolo universale una sanatoria con effetti solo "ex nunc", la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro società già oggetto di incorporazione, mediante notificazione dell'atto al procuratore costituito nel giudizio d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2501, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)