Sez. 3, Sentenza n. 23784 del 16/12/2016 Ud. (dep. 15/05/2017) Rv. 269983 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Art. 10 - Bis D.Lgs. n. 47 del 2000 - Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Competenza per territorio - Criteri di determinazione - Luogo di consumazione del reato - Individuazione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, la competenza per territorio per il delitto di omesso versamento delle certificate ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000) appartiene al giudice del luogo dove si compie, alla scadenza del termine previsto, l'omissione di cui al precetto normativo, luogo che di regola corrisponde, per le società, a quello in cui si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale. (In motivazione, la S.C. - annullando la decisione di merito che, ritenendo erroneamente di dover applicare la regola fissata dall'art. 1182 cod. civ., aveva affermato la competenza del giudice del territorio ove era sita la Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate destinataria del pagamento omesso - ha osservato che le fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, in quanto non comprese nei reati di cui al capo I del titolo II del D.Lgs. n. 74 del 2000, non partecipano della speciale disciplina della competenza a questi ultimi riservata dal secondo comma dell'art. 18 dello stesso decreto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)