Sez. 3, Sentenza n. 23928 del 30/01/2024 Ud. (dep. 17/06/2024) Rv. 286549-01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omesso versamento dell'Iva - Reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate - Criterio di individuazione della competenza per territorio - Luogo di consumazione del reato - Individuazione - Domicilio fiscale del contribuente - Esclusione - Luogo di adempimento dell'obbligazione tributaria - Conseguenze.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ex art. 8 cod. proc. pen., con la conseguenza che, essendo impossibile individuare con certezza tale luogo, in quanto l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 18, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)