Sez. U, Sentenza n. 370 del 27/02/1962 (Rv. 250570 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFFERENZE.*
I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la Cassazione abbia annullato la sentenza di appello per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Mentre nella prima ipotesi il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte suprema, senza poter valutare ex novo i fatti accertati nel giudizio di appello, nella seconda ipotesi (in cui la sentenza di annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta dalla pronuncia d'appello) il giudice di rinvio e libero di esaminare i fatti accertati, di accertarne degli altri (nei limiti in cui nuove prove sono ammesse dall'art 394 cod proc civ) e di decidere la controversia in base a nuovi presupposti obiettivi. (V 3477/56, 1964/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)