Sez. 2, Sentenza n. 2225 del 15/06/1976 (Rv. 381023 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - FACOLTA DELLE PARTI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - FACOLTA DELLE PARTI - LIMITI.*
Quando la pronuncia di Cassazione con rinvio si fonda direttamente su un vizio di motivazione della sentenza di merito, relativo alla decisione sulla spettanza del diritto controverso e non su errori procedurali del giudice, che si siano tradotti in ingiusta inibizione o limitazione dei diritti di difesa delle parti, la causa si trasferisce al giudice di rinvio nell'identica situazione, istruttoria e dialettica, precedente alla sentenza cassata e che costituiva, nel suo complesso, la realta sulla quale essa doveva statuire. L'annullamento con rinvio non puo divenire occasione per sopperire in extremis, salvo che col giuramento decisorio, a deficienze di attivita e di contributi riservati alla disponibilita delle parti, quando esse non risultino in conseguenza di un mutamento di diritto obiettivo, sopravvenuto nelle more processuali. (V 2864/75, mass n 376899; (V 1761/75, mass n 375410; (V 656/74, mass n 368471; (V 370/62, mass n 250570).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)