Sez. 1, Sentenza n. 3575 del 07/04/1998 (Rv. 514312 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI | Obbligazioni fideiussorie correlate ad interessi distinti - Differenza dalla confideiussione - Regresso ex art. 1954 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Surrogazione del fideiussore solvente nei diritti del creditore verso gli altri fideiussori - Ammissibilità - Ripetizione di quanto pagato - Modalità.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI
Nel caso di più obbligazioni fideiussorie correlate ad interessi distinti, pur versandosi in ipotesi estranea alla figura della confideiussione, per la quale non è, quindi, applicabile l'art. 1954 cod. civ., il fideiussore solvente resta surrogato (art. 1203 cod. civ.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia. Sicché, il fideiussore "solvens" subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto "pro quota", come nel caso del regresso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1954
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)