Sez. 5, Sentenza n. 17723 del 02/09/2004 (Rv. 576652 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI | Più fideiussioni prestate per lo stesso debito e collegate da un interesse comune (cosiddetta confideiussione) - Contestualità delle fideiussioni - Necessità - Esclusione - Diritto di regresso ex art. 1954 cod. civ. - Sussistenza - Pluralità di autonome obbligazioni fideiussorie per uno stesso debito (cosiddetta fideiussione plurima) prive di alcun collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti - Diritto di regresso - Insussistenza.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI
La fattispecie giuridica della confideiussione, di cui all'art. 1946 cod. civ., ricorre quando più soggetti prestano una fideiussione, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore, e si caratterizza come un insieme di vincoli di garanzia, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune che determina l'obbligazione confideiussoria per l'intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobbligati in virtù del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 cod. civ., non applicabile invece nella differente figura della cosiddetta fideiussione plurima, ovverosia nell'ipotesi di distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, e, in ogni caso, in assenza di un collegamento correlato ad un interesse comune dei cogaranti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1954
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)