Sez. 3, Sentenza n. 913 del 21/03/1969 (Rv. 339295 - 01)
TRANSAZIONE - NOVAZIONE - ESTREMI.*
TRANSAZIONE - NOVAZIONE - ESTREMI.*
Si puo parlare di transazione novativa solo quando, dall'esame dell'intenzione delle parti e delle clausole contrattuali, risulti che la transazione sia incompatibile con alcuna delle obbligazioni che formavano oggetto del precedente rapporto, quando risulti cioe che dalla transazione sia sorta un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, sicche l'obbligazione posteriore sostituisca quella precedente. (V. 1238-68, mass. 332744 1056-66, mass. 322119 2881-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)