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Sez. 2, Sentenza n. 1400 del 05/03/1986 (Rv. 444818 - 01)

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PRECEDENTE - STIPULAZIONE DI UNA TRANSAZIONE - EFFICACIA NOVATIVA O CONSERVATIVA - DISTINZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444818-01

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PRECEDENTE - STIPULAZIONE DI UNA TRANSAZIONE - EFFICACIA NOVATIVA O CONSERVATIVA - DISTINZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina necessariamente l'Estinzione, in quanto, fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, l'eventuale efficacia novativa della transazione discende da una situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi; pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove ed autonome situazioni, e tale accertamento va effettuato in base ad elementi interpretativi desunti dalla volontà delle parti e dal tenore delle clausole contrattuali, valutando specificamente la compatibilità della transazione con le obbligazioni scaturenti dal precedente rapporto. (V 1779/79, mass n 398139; (V 5207/77, mass n 388843; (V 913/69, mass n 339295; (V 879/69, mass n 339244; (V 1238/68, mass n 332744; (V 1056/66, mass n 322119; (V 2881/64, mass n 304304).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)