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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9913 del 15/04/2021 (Rv. 661193 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Lavoratori licenziati per riduzione di personale – Precedenza nella riassunzione – Assunzione di lavoratori diversi - Diritto allo sgravio - Condizioni - Prova dell'assoluta inevitabilità della scelta – Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661193-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini del riconoscimento del diritto allo sgravio, il datore di lavoro che abbia assunto lavoratori diversi da quelli aventi il diritto di precedenza nella riassunzione, in quanto licenziati per riduzione di personale, deve fornire la prova della inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle professionalità assolutamente peculiari da acquisire all'azienda ovvero dell'impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti con gli ex dipendenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte d'appello aveva ritenuto soddisfatto l'onere della prova sull'unico rilievo dell'essere il lavoratore licenziato e quello neo assunto inquadrati in due distinti livelli contrattuali ed assegnati a mansioni diverse per contenuto e tipologia, pur avendo la medesima qualifica di impiegati).

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 12 lett. B, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 150 art. 31 com. 1 lett. B, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)