Sez. L, Sentenza n. 14293 del 05/10/2002 (Rv. 557779 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Lavoratori licenziati per riduzione di personale - Precedenza nella riassunzione entro un anno ex art. 15 legge n. 264 del 1949 - Assunzione di lavoratori diversi entro il detto termine - Sottrazione del datore di lavoro dalla responsabilità per inadempimento - Condizioni - Prova dell'assoluta inevitabilità della scelta - Estremi - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
In relazione al diritto di precedenza alla riassunzione entro un anno riconosciuto ai lavoratori licenziati per riduzione di personale dall'art 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (cui rinvia integralmente l'art. 8, primo comma, della legge n. 223 del 1991), il datore di lavoro che assuma lavoratori diversi (in luogo di quelli licenziati) entro il suddetto termine annuale (riferito alla stipulazione di relativi contratti) può sottrarsi alla responsabilità per inadempimento, ex art. 1218 cod. civ., ed al conseguente obbligo di risarcimento del danno, solo ove fornisca la prova della assoluta inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle professionalità assolutamente peculiari da acquisire all'azienda ovvero della impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti dei quali potrebbero essere parti gli ex dipendenti (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, riguardo all'assunzione con contratti di formazione di lavoratori diversi da quelli aventi diritto di precedenza, aveva assolto il datore di lavoro da ogni responsabilità, senza verificare l'inevitabilità del ricorso allo strumento del contratto di formazione e l'impossibilità di assumere a termine gli ex dipendenti con il particolare tipo di contratto previsto dall'art. 8 della legge n. 223 del 1991).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)