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Sez. 2, Sentenza n. 1277 del 27/02/1986 (Rv. 444722 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMPRATORE NEL PROCEDIMENTO PENALE PER TRUFFA A CARICO DEL VENDITORE - EFFETTI INTERRUTTORI DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444722-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMPRATORE NEL PROCEDIMENTO PENALE PER TRUFFA A CARICO DEL VENDITORE - EFFETTI INTERRUTTORI DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*

La pretesa risarcitoria fatta valere dal danneggiato in Sede penale per il reato di truffa per la consegna di un'autovettura diversa da quella venduta non S'identifica con l'Azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, perché la fattispecie penalmente rilevante, pur attenendo anch'essa, in senso lato, alla cosa venduta, si articola su presupposti più ampi. Ne consegue che la Costituzione di parte civile per il reato di truffa nel procedimento penale non produce effetti interruttivi del termine di prescrizione dell'Azione di garanzia per i vizi della cosa venduta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)