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Sez. 1, Sentenza n. 10571 del 10/12/1994 (Rv. 489119 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetto interruttivo della prescrizione - Ammissibilità - Limiti - Azioni contrattuali insorgenti nei confronti dell'imputato - Prescrizione - Interruzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489119-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

La costituzione di parte civile nel processo penale (nella specie, in un procedimento per bancarotta) è in astratto atto idoneo ad avere effetto interruttivo della prescrizione, fino alla definizione del processo con sentenza irrevocabile, limitatamente alla pretesa risarcitoria per illecito e non anche relativamente alle eventuali azioni contrattuali insorgenti nei confronti dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)