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Sez. L, Sentenza n. 2214 del 22/07/1974 (Rv. 370586 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA SPA 'PIRELLÌ - ART 15 DEL REGOLAMENTO - OMESSA DISTINZIONE FRA LAVORO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DELLA PIRELLI E LAVORO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DI IMPRESE POI INCORPORATE NELLA PIRELLI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370586-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA SPA 'PIRELLÌ - ART 15 DEL REGOLAMENTO - OMESSA DISTINZIONE FRA LAVORO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DELLA PIRELLI E LAVORO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DI IMPRESE POI INCORPORATE NELLA PIRELLI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

E incensurabile in Sede di legittimita perche adeguatamente motivata e conforme ai principi dettati dagli artt 2112 e 2504 cod civ, l'interpretazione data dal giudice del merito all'art 15 del regolamento della cassa di previdenza per i dipendenti della societa per azioni Pirelli, secondo la quale questa norma, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dagli artt 8, 9, 11 e 12 dello stesso regolamento, non distingue in alcun modo, nel far riferimento all'anzianita lavorativa anteriore all'istituzione della cassa (1 maggio 1961), fra il lavoro prestato, prima di tale data, alle dipendenze della Pirelli e quello prestato, invece, alle dipendenze di altre imprese, poi, incorporate in detta societa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)