Sez. L, Sentenza n. 6612 del 08/11/1983 (Rv. 431336 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - FUSIONE O INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ - TRASFERIMENTO D'AZIENDA EX ART. 2112, PRIMO COMMA, COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - RESPONSABILITÀ PER I CREDITI DEI LAVORATORI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - FUSIONE O INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ - TRASFERIMENTO D'AZIENDA EX ART. 2112, PRIMO COMMA, COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - RESPONSABILITÀ PER I CREDITI DEI LAVORATORI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Il trasferimento di azienda considerato dal primo comma dell'art. 2112 cod. civ. ricorre anche nei casi di fusione di due società o di incorporazione, nei quali, peraltro, per quanto concerne la responsabilità per i crediti dei lavoratori, trova applicazione non la norma del secondo comma dello stesso articolo bensì la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2504 cod. civ., secondo cui la società incorporante o quella risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte, inclusi, pertanto, in questi ultimi (indipendentemente dalle limitazioni poste dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ.) anche i debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato (nella specie, quello costituito dall'Obbligo del risarcimento del danno per omissione contributiva ai sensi dell'art. 2116 cod. civ.). (V 994/80, mass n 404429; (V 969/79, mass n 390306; (V 3201/77, mass n 386717; (V 2214/74, mass n 370586; (V 3852/68, mass n 337304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)