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Sez. 1, Sentenza n. 2606 del 22/11/1984 Cc. (dep. 11/01/1985) Rv. 167378 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 890 DEL 1982 - COMUNICAZIONI CON LETTERA RACCOMANDATA - AVVISO DI RICEVIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167378-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 890 DEL 1982 - COMUNICAZIONI CON LETTERA RACCOMANDATA - AVVISO DI RICEVIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Secondo la normativa vigente prima della modificazione all'ultimo comma dell'art. 169 cod. proc. pen., operata dalla legge n. 890 del 1982, nel caso di notificazione mediante deposito nella casa comunale, l'avviso di ricevimento della prescritta lettera raccomandata non costituiva elemento integrante e sostanziale, ma concorreva eventualmente, ai fini della prova della ricezione, che poteva essere desunto aliunde e, comunque, doveva presumersi in Mancanza di prova contraria, il cui Onere era a carico dell'imputato. (fattispecie relativa a notifica effettuata prima dell'entrata in vigore - il 19 dicembre 1982 - della nuova normativa). (V mass n 157962, Sezioni Unite).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)