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Sez. 1, Sentenza n. 5776 del 15/11/1984 (Rv. 437451 - 01)

POTESTÀ DEI GENITORI - CONFLITTO DI INTERESSI - NOMINA DI CURATORE SPECIALE IN RAPPRESENTANZA DEL MINORE - RAPPRESENTANZA, ANCHE PROCESSUALE, DEL MINORE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437451-01

POTESTÀ DEI GENITORI - CONFLITTO DI INTERESSI - NOMINA DI CURATORE SPECIALE IN RAPPRESENTANZA DEL MINORE - RAPPRESENTANZA, ANCHE PROCESSUALE, DEL MINORE - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 320, ultimo comma, cod. civ. in rappresentanza del minore, a causa del conflitto di interessi con il genitore esercente in modo esclusivo la potestà, ha la rappresentanza, anche processuale, del minore limitatamente agli Atti ai quali, con riguardo al conflitto insorto, ha fatto specificamente riferimento il giudice tutelare. Pertanto, il curatore speciale nominato per la rinnovazione di una fideiussione in rappresentanza di un minore non ha la rappresentanza processuale dello stesso nel giudizio instaurato dal creditore, a seguito dello inadempimento del debitore principale, per ottenere dal detto fideiubente il soddisfacimento dell'obbligazione assunta, con l'ulteriore conseguenza che tale curatore non è legittimato a ricevere la notificazione del decreto ingiuntivo con il quale è ordinato al minore il pagamento del debito. (V 4178/78, mass n 393799).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)