Sez. U, Sentenza n. 5073 del 16/10/1985 (Rv. 442390 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE - DECRETO INGIUNTIVO A CARICO DEL FIDEIUSSORE OTTENUTO DAL CREDITORE - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEL GENITORE IN CONFLITTO DI INTERESSI E NEI CONFRONTI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO A CARICO DEL FIDEIUSSORE - AMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE DI QUEST'ULTIMO PER INVALIDITÀ DEL NEGOZIO FIDEIUSSORIO EX ART. 375 COD. CIV. - DIVIETO.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE - DECRETO INGIUNTIVO A CARICO DEL FIDEIUSSORE OTTENUTO DAL CREDITORE - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEL GENITORE IN CONFLITTO DI INTERESSI E NEI CONFRONTI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO A CARICO DEL FIDEIUSSORE - AMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE DI QUEST'ULTIMO PER INVALIDITÀ DEL NEGOZIO FIDEIUSSORIO EX ART. 375 COD. CIV. - DIVIETO.*
Il principio, secondo il quale il curatore speciale, che venga nominato dal giudice tutelare, in applicazione dell'art. 320 secondo comma cod. civ., in situazione di conflitto di interessi fra il minore ed il genitore esercente la patria potestà, ha funzioni di contenuto identico a quelle del genitore sostituito, e, quindi, sia pure nei limiti del particolare affare che ne ha imposto la nomina, rappresenta il minore anche sotto il profilo processuale, trova applicazione pure nel caso di curatore speciale per la stipulazione di un contratto di fideiussione, e si estende al giudizio che il creditore promuova, in ipotesi di inadempimento del debitore principale, per far valere l'obbligazione del fideiussore (salvo espressa esclusione contenuta nell'atto di nomina). Ne deriva che il decreto ingiuntivo, per la formazione di un titolo giudiziale a carico del garante, che il creditore ottenga e notifichi, oltre che (erroneamente) nei confronti del genitore in conflitto di interessi, pure nei confronti di detto curatore speciale, acquista, in difetto di sua opposizione, autorità di giudicato a carico del fideiussore medesimo, con la ulteriore conseguenza che resta preclusa al fideiussore ogni possibilità di successiva contestazione della validità ed efficacia del negozio fideiussorio per vizi deducibili soltanto in Sede di opposizione al decreto, quali quelli che vengano fondati sulla pretesa necessità di un'autorizzazione del tribunale, a norma dell'art. 375 cod. civ., per la stipulazione del negozio stesso. (Conf 1357/85, mass n 439420; (Conf 4178/78, mass n 393799; (contra 5776/84, mass n 437451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 375, Cod. Civ. art. 1944, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)