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Sez. 2, Sentenza n. 4633 del 12/05/1994 (Rv. 486582 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Conclusioni definitive | Mancata riproduzione di una domanda nelle conclusioni - Presunzione di abbandono - Persistente volontà di mantenimento della domanda - Accertamento da parte del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 1994-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486582-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Conclusioni definitive

La mancata riproduzione nelle conclusioni finali di domande, eccezioni ed istanze formulate nelle precedenti fasi del giudizio comporta solo una presunzione di abbandono basata sull'interpretazione della volontà delle parti, sicché il giudice non è dispensato dallo obbligo di indagare se, nel caso concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere anche in una determinata richiesta o deduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)