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Sez. 2, Sentenza n. 1522 del 11/02/2000 (Rv. 533731 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI | Mancata riproposizione di domanda - Presunzione di abbandono o rinunzia - Limiti.
Stato
decisa il 2000-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533731-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

La mancata riproduzione nelle conclusioni definitive di una domanda precedentemente formulata non è, di per sè, sufficiente a far presumere che la stessa sia stata abbandonata dalla parte, qualora dalla condotta processuale di questa sia desumibile l'intenzione di mantenere ferma quella determinata domanda, specialmente quando essa, sotto il profilo dell'interesse della parte medesima, sia strettamente connessa con le richieste oggetto il delle conclusioni specificamente formulate: il giudice, quindi, non è dispensato dall'obbligo di indagare se, nel caso concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere anche in una determinata richiesta o deduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)