Sez. 3, Sentenza n. 7999 del 26/06/1992 (Rv. 477934 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Eccezioni - Non riproposte (decadenza) | Appellato contumace - Eccezioni non accolte in primo grado - Riesame d'ufficio da parte del giudice d'appello.
Impugnazioni civili - Appello - Eccezioni - Non riproposte (decadenza)
La norma dell'art. 346 cod. proc. civ. secondo la quale le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado e che non siano espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, vale soltanto nei confronti dell'appellato che si sia costituito, mentre ove lo stesso sia rimasto contumace in secondo grado le eccezioni disattese dal primo giudice debbono essere riesaminate d'ufficio dal giudice d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)