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Sez. 5, Sentenza n. 7019 del 23/05/2001 (Rv. 546913 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Ritenuta rinuncia alle domande ed eccezioni non riproposte - Applicabilità all'appellato contumace in secondo grado - Esclusione - Riesame d'ufficio da parte del giudice d'appello - Necessità.
Stato
decisa il 2001-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546913-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

La norma dell'art. 346 cod. proc. civ., secondo la quale le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, vale soltanto nei confronti dell'appellato che si sia costituito, mentre ove lo stesso sia rimasto contumace in secondo grado esse devono essere riesaminate d'ufficio dal giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)