Sez. U, Ordinanza n. 416 del 12/01/2007 (Rv. 598538 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Legge n. 205 del 2000 - Attività provvedimentale illegittima della p.a. in materia edilizia - Tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento - Domanda autonoma di risarcimento del danno - Ammissibilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità nei soli casi di comportamenti ed atti della p.a. di natura privata, estranei all'esercizio di poteri autoritativi - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nel sistema normativo conseguente alla legge n. 205 del 2000, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima in materia edilizia, la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insti per la sola tutela risarcitoria (v. Corte cost., sent.n. 191 del 2006). Detta tutela, ove richiesta non già nei confronti di atti compiuti nell'esercizio di pubbliche funzioni, bensì di comportamenti ed atti di natura privata idonei a configurare una responsabilità aquiliana, del tutto estranea all'esercizio di poteri autoritativi, rientra nella cognizione del giudice ordinario.(Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di un proprietario di condanna della p.a. al risarcimento del danno cagionatogli da provvedimenti repressivi, adottati a seguito di continue sollecitazioni di un privato, e successivamente annullati, in relazione a lavori edilizi interessanti il suo appartamento; mentre, in ordine alla domanda dello stesso attore di condanna, in solido con la p.a., del privato autore delle predette sollecitazioni, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)