Sez. U, Ordinanza n. 13659 del 13/06/2006 (Rv. 589536 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Attività provvedimentale illegittima della P.A. - Tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Domanda autonoma di risarcimento del danno, non in via completiva rispetto ala tutela demolitoria - Ammissibilità - Regime di tale forma di tutela - Termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Esame del merito dell'azione risarcitoria rifiutato dal giudice amministrativo per la mancata osservanza del termine di decadenza - Rifiuto di giurisdizione sindacabile dalle Sezioni Unite - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insti per la tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione. E siccome deve escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell'atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento. Il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione, e la sua decisione, a norma dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., si presta a cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l'esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l'annullamento dell'atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)