Sez. 3, Sentenza n. 2755 del 18/09/1972 (Rv. 360432 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - CONTENUTO - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILI.*
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - CONTENUTO - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILI.*
L'ordinanza con la quale il pretore assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si sia dichiarato debitore, incorpora in se anche la decisione sulla esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo e per tale suo contenuto ha natura di sentenza e va impugnata con l'appello e non gia con il ricorso per Cassazione. (V 453'66, mass n 320903).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)