Sez. 3, Sentenza n. 453 del 14/02/1966 (Rv. 320903 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - DICHIARAZIONE DEL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - NATURA DECISORIA - CREDITI IMPIGNORABILI - STIPENDI - RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO A UN QUINTO DELLO STIPENDIO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - DICHIARAZIONE DEL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - NATURA DECISORIA - CREDITI IMPIGNORABILI - STIPENDI - RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO A UN QUINTO DELLO STIPENDIO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
L'ordinanza, con la quale il pretore assegna in pagamento al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si sia dichiarato debitore, ha natura decisoria ed efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo, in quanto trasferisce allo stesso creditore la proprieta delle cose pignorate ed assegnate. Tuttavia, e inammissibile il ricorso per Cassazione, proposto invocando l'art.111 della Costituzione, contro l'ordinanza con la quale il pretore assegni al creditore per causa di alimenti -che abbia -in conformita all'art.2 del T.U. 5 gennaio 1950, n.180- pignorato presso una pubblica amministrazione, fino a concorrenza di un terzo, gli stipendi dovuti al suo debitore - solo un quinto delle somme dovute all'esecutato a titolo di stipendi, perche tale provvedimento, in sostanza, costituisce Esercizio della facolta di riduzione del pignoramento, prevista dall'art.496 cod.proc. civ. ed e, come atto di esecuzione, soggetto all'opposizione agli Atti prevista dall'art.617 cod.proc.civ. *
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)