Sez. L, Sentenza n. 2176 del 16/03/1990 (Rv. 465976 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ DI USCIERE SVOLTA DAL DIPENDENTE DI UN'AZIENDA DI PUBBLICO TRASPORTO - ESCLUSIONI - CONFIGURABILITÀ COME LAVORO COMPLEMENTARE O SUSSIDIARIO RISPETTO ALL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ DI USCIERE SVOLTA DAL DIPENDENTE DI UN'AZIENDA DI PUBBLICO TRASPORTO - ESCLUSIONI - CONFIGURABILITÀ COME LAVORO COMPLEMENTARE O SUSSIDIARIO RISPETTO ALL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Ai fini della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, la cui applicabilità esclude, ai sensi dell'art. 10, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la responsabilità del datore di lavoro, è necessario che ricorra, oltre al requisito soggettivo di cui all'art. 4 dello stesso d.P.R., anche il requisito soggettivo della prestazione, da parte del lavoratore, di attività protetta ai sensi del precedente art. 1. Tale requisito oggettivo difetta nel caso di attività di usciere svolta dal dipendente di un'azienda di pubblico trasporto (caduto, nella specie, sulle scale di un edificio della medesima), in quanto detta attività - non compresa fra i lavori tassativamente indicati nel terzo comma dell'art. 1 e non implicante l'adibizione alle macchine, apparecchi o impianti indicati nel primo comma dello stesso articolo o l'occupazione in opifici, laboratori o ambienti organizzati che comportino l'impiego di tali apparecchiature - non può essere inclusa, nonostante il suo carattere accessorio rispetto all'attività di trasporto terrestre con mezzi meccanici (art. 1, n. 7) eseguita dall'azienda, neppure tra i lavori complementari o sussidiari considerati dal quinto comma dello stesso art. 1, occorrendo, ai fini della tutelabilità assicurativa delle dette attività complementari o accessorie, che le medesime partecipino della pericolosità propria dell'attività principale o presentino in se stesse una specifica potenzialità di danno che ne giustifichi la tutela infortunistica. (V 1526/85, mass n 439582).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)