Sez. L, Sentenza n. 1596 del 22/02/1985 (Rv. 439582 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ ELENCATE EX ART. 1, SECONDO COMMA, T.U. N. 1124 DEL 1965 - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITÀ - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O SUSSIDIARIE - ESCLUSIONE - LIMITI - SVOLGIMENTO FUORI DELL'AMBIENTE DI LAVORO - ASSOGGETTABILITÀ ALL'ASSICURAZIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ ELENCATE EX ART. 1, SECONDO COMMA, T.U. N. 1124 DEL 1965 - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITÀ - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O SUSSIDIARIE - ESCLUSIONE - LIMITI - SVOLGIMENTO FUORI DELL'AMBIENTE DI LAVORO - ASSOGGETTABILITÀ ALL'ASSICURAZIONE - CONDIZIONI.*
Le attività specificamente e tassativamente elencate al secondo comma dell'art. 1 del T.U. N. 1124 del 1965 sono dal legislatore considerate pericolose con presunzione assoluta ai fini della Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, invece le attività complementari o sussidiarie (caratteristiche queste che devono essere individuate attraverso un'analisi tecnica delle lavorazioni stesse) non contengono in sè una pericolosità intrinseca, e, ove svolte fuori dell'ambiente di lavoro perché possano radicare l'Obbligo di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, devono partecipare della pericolosità dell'attività produttiva principale oppure avere in sè una potenzialità di danno che ne giustifichi la tutela infortunistica. (V 5743/78, mass n 395537).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)