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Sez. 2, Sentenza n. 6502 del 07/02/1985 Ud. (dep. 26/06/1985) Rv. 169950 - 01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - INOSSERVANZA DELLE NORME SULL'INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169950-01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - INOSSERVANZA DELLE NORME SULL'INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - INDIVIDUAZIONE.*

La nullità stabilita dall'art. 185, n. 1, cod. proc. pen. riguarda soltanto il difetto di capacità del giudice, inteso come Mancanza dei requisiti occorrenti per l'Esercizio della funzione giurisdizionale, e non anche la mancata osservanza delle norme concernenti l'incompatibilità, di cui all'art. 61 stesso codice; queste attengono, invece, al difetto delle condizioni specifiche per l'Esercizio della detta funzione, (in relazione ad un determinato procedimento, da parte del giudice legittimamente investito della potestà di decidere) e che, in caso di mancata astensione, possono essere fatte valere soltanto come motivo di ricusazione, secondo le forme e nei termini stabiliti, a pena di inammissibilità, dall'art. 66 cod. proc. pen.. (Conf mass n 165429; (Conf mass n 163659).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)