Sez. 2, Sentenza n. 6919 del 24/02/1984 Ud. (dep. 03/08/1984) Rv. 165429 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - INOSSERVANZA DELLE NORME SULL'INCOMPATIBILITÀ - RIMEDIO ESPERIBILE - INDIVIDUAZIONE - NULLITÀ INSANABILE - ESCLUSIONE.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - INOSSERVANZA DELLE NORME SULL'INCOMPATIBILITÀ - RIMEDIO ESPERIBILE - INDIVIDUAZIONE - NULLITÀ INSANABILE - ESCLUSIONE.*
L'inosservanza delle norme concernenti l'incompatibilità del giudice di cui all'art. 61 cod. proc. pen. può essere fatta valere solamente come motivo di ricusazione, nelle forme e nei termini fissati dalla legge; e in Mancanza della istanza di ricusazione, pertanto, la predetta inosservanza non produce alcuna nullità in quanto tende solo a rimuovere, ove accertata, nel procedimento incidentale di ricusazione, una causa di Invalidità degli Atti e non si riferisce all'incapacità del giudice. (Conf mass n 162889, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)