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Sez. 1, Sentenza n. 7246 del 05/03/1999 Ud. (dep. 08/06/1999) Rv. 213702 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Giudizio di appello - Potere del giudice di ordinare di ufficio l'integrazione probatoria - Limiti e condizioni.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213702-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

Il giudice d'appello del processo celebratosi in primo grado con il rito abbreviato può disporre acquisizioni probatorie (nella specie, documentali) ulteriori rispetto a quelle già esistenti al momento dell'accoglimento della richiesta del rito speciale, ma soltanto nell'ipotesi di assoluta necessità rilevata d'ufficio, ai sensi del terzo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e non nel caso di sollecitazione dell'espletamento di tale attività processuale formulata dalle parti con l'atto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 439 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)