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Sez. 1, Sentenza n. 22189 del 05/05/2005 Ud. (dep. 10/06/2005) Rv. 232160 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di prove - Ordinanza del G.U.P. di accoglimento solo in parte della richiesta di integrazione probatoria - Abnormità - Irrevocabilità - Possibilità di richiedere in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232160-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato, é abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta come condizione nell'istanza di rito abbreviato. La stessa è peraltro suscettibile di divenire irrevocabile ove non impugnata dall'imputato, il quale, di conseguenza, non può proporre in sede di appello istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma primo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)