Sez. L, Sentenza n. 11133 del 07/05/2010 (Rv. 613545 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazioni fiscali e previdenziali per i soggetti colpiti dall'alluvione piemontese del 1994 - Art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 - Importo non contestato - Nozione - Sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo non opposto - Presupposto per la quantificazione dell'agevolazione - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di agevolazioni fiscali e contributive per i soggetti colpiti dall'alluvione piemontese del novembre 1994, l'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, richiamato dall'art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, nel prevedere che la posizione dell'interessato si definisce con il versamento "dell'intero ammontare dovuto" "diminuito al 10 per cento", si riferisce ad un importo non contestato (o non più contestato) dal privato interessato e, a maggior ragione, ad una somma determinata in via definitiva a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero in quanto oggetto di decreti ingiuntivi non opposti, dovendosi ritenere, conseguentemente, che la formazione di un giudicato sulla determinazione dell'importo dovuto operi quale presupposto per la corretta quantificazione dell'agevolazione e non come ostacolo alla sua determinazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 90 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)