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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9577 del 12/06/2012 (Rv. 622961 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione automatica delle liti relative agli anni 1990, 1991, e 1992 ai sensi dell'art. 9, comma diciassettesimo legge n. 289 del 2002 - Applicabilità - Retroattività - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622961-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma diciassettesimo, legge n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto "ex post".

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)