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Sez. 1, Sentenza n. 7946 del 25/08/1997 (Rv. 507058 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 10 luglio 1990 dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'. 274 cod. civ. - Conseguenze - Valutazione dell'interesse del minore all'attribuzione della paternità - Carattere soggettivo del relativo criterio e sua differenziazione rispetto alla valutazione oggettivo e rigorosa del rapporto di procreazione - Assenza di condotta pregiudizievole del genitore e di fondati rischi sugli equilibri affettivi del minore - Interesse del minore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507058-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 10 luglio 1990 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 274 cod. civ. nella parte in cui se si tratta di minore infrasedicenne non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la patria potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio - è richiesto al giudice ai fini della valutazione di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità di accertare anche d'ufficio, e con riguardo all'angolo visuale del minore, un ulteriore dato di carattere soggettivo, autonomo e diverso dall'accertamento obiettivo e rigoroso del rapporto di procreazione, e concernente l'interesse del minore all'attribuzione della paternità, interesse che si esprime secondo criteri del tutto diversi dall'esame delle specifiche circostanze giustificative dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale (benché la veridicità del rapporto di procreazione possa anch'essa entrare in gioco quale elemento di tale interesse) e che può ritenersi sussistente in assenza di condotta pregiudizievole del genitore della cui paternità si tratta e di fondati rischi sugli equilibri affettivi del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)