Sez. 1, Sentenza n. 12456 del 10/11/1999 (Rv. 530993 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Interesse del minore al riconoscimento - Valutazione d'ufficio - Necessità - Sentenza di primo grado - Omesso esame di detto interesse ed assenza di una sua esclusione - Giudizio d'appello - Potere del giudice d'appello di esaminare d'ufficio la ricorrenza dell'interesse - Sussistenza - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 1990, la valutazione dell'interesse del minore nella causa proposta ai sensi dell'art. 274 cod. civ. dev'essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, in quanto quell'interesse attiene ad una situazione di natura indisponibile, che non può restare subordinata all'esercizio del potere dispositivo delle parti del processo. Ne consegue che, qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato ammissibile l'azione ai sensi di tale norma senza nulla osservare sulla sussistenza di tale interesse, di modo che non sia possibile dedurre che detto giudice abbia inteso escluderla, legittimamente il giudice d'appello esamina d'ufficio la sussistenza di quell'interesse, facendo uso di un proprio potere esercitabile d'ufficio, ancorché non vi sia stata alcuna sollecitazione delle parti, senza che possa esservi d'ostacolo il principio del "tantum devolutum quantum appellatum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)