Sez. 3, Sentenza n. 4915 del 15/05/1998 (Rv. 515498 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Nei riguardi del notificante e del destinatario - Distinzione - Estremi.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
La notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego non potuto consegnare è depositato nell'ufficio postale e per il destinatario nel momento in cui il medesimo piego è dallo stesso ritirato ovvero con il decorso della compiuta giacenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)