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Sez. 2, Sentenza n. 12544 del 27/08/2002 (Rv. 557107 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Riguardo al notificante ed al destinatario della notificazione - Distinzione.
Stato
decisa il 2002-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557107-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Con riguardo a notifica a mezzo del servizio postale, in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario (art. 8, comma secondo, legge n 890 del 1982) bisogna distinguere il perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificandosi il primo con il momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante - alla quale può essere collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico - coincidente, nella notifica a mezzo posta, con il deposito nell'ufficio postale del piego non consegnato, senza che abbia rilevanza, per negare la tempestività della notificazione, la data del ritiro del piego da parte del destinatario, poiché la giacenza prevista dalla legge è preordinata unicamente a tenere indenne quest'ultimo dai riflessi sfavorevoli dell'attività compiuta dal notificante ed a realizzare il risultato della conoscenza o mediante il ritiro o con gli altri elementi previsti dall'art. 8, comma secondo, per propiziare detta conoscenza, ivi compresa la c.d. compiuta giacenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)