Sez. 3, Sentenza n. 5265 del 05/06/1996 (Rv. 497992 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Criterio utilizzato dal giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a danni dipendenti dall'esecuzione di sentenza di rilascio di immobile condotto in locazione poi riformata.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Il criterio adottato dal giudice di merito per la liquidazione equitativa del danno non è censurabile in cassazione, quando il relativo potere di scelta è stato esercitato in maniera logica. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva liquidato il danno conseguente all'esecuzione forzata di una sentenza di rilascio di un immobile per finita locazione, successivamente riformata con accertamento di una posteriore data di conclusione del rapporto, facendo riferimento, in via equitativa, al limite delle quarantotto mensilità indicata dall'art. 31, primo comma, della legge n. 392 del 1978).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)