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Sez. 2, Sentenza n. 7235 del 26/06/1995 (Rv. 493112 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicazione - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493112-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

L'esercizio in concreto, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 cod.civ., di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità se la decisione in merito risulti sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)