Sez. 1, Sentenza n. 233 del 14/01/1982 (Rv. 417923 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - ACQUE SOTTERRANEE- ESTRAZIONE ED UTILIZZAZIONE NELLE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO, VENEZIA E VICENZA - OBBLIGO DI DENUNCIA AL GENIO CIVILE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 1292 DEL 1970 - TERMINE - NATURA - VIOLAZIONE - ILLECITO ISTANTANEO - SANZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - ACQUE SOTTERRANEE- ESTRAZIONE ED UTILIZZAZIONE NELLE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO, VENEZIA E VICENZA - OBBLIGO DI DENUNCIA AL GENIO CIVILE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 1292 DEL 1970 - TERMINE - NATURA - VIOLAZIONE - ILLECITO ISTANTANEO - SANZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
L'art. 1 della legge 30 dicembre 1970 n. 1292 - secondo cui "chiunque e comunque nei territori delle province di Padova, di Treviso, di Venezia e di vicenza estragga ed utilizzi acque sotterranee è tenuto a farne denuncia al competente ufficio del genio civile entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana" - impone un Obbligo di denuncia entro un termine avente natura perentoria, e non ordinatoria, onde la violazione di tale disposizione integra un illecito omissivo istantaneo, che si consuma con la scadenza del termine suindicato, con la conseguenza che la prescrizione concernente l'applicazione della relativa sanzione decorre, ai sensi degli artt. 9 della legge 24 dicembre 1975 n. 706 e 12 della legge 3 maggio 1967 n. 317, da detta scadenza. (V 5140/79, mass n 142150; (V 10596/77, mass n 136680; (V 3234/76, mass n 132747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 12, Legge 30/12/1970 num. 1292 art. 1, Legge 30/12/1970 num. 1292 art. 3, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)