Sez. 1, Sentenza n. 2537 del 23/03/1988 (Rv. 458281 - 01)
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA - IN GENERE - VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE - TARDIVA COMUNICAZIONE - ILLECITO OMISSIVO ISTANTANEO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA - IN GENERE - VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE - TARDIVA COMUNICAZIONE - ILLECITO OMISSIVO ISTANTANEO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
La violazione amministrativa prevista dall'art. 2 d.l. 6 luglio 1978 n. 352 conv. In legge 4 agosto 1978 n. 467 consistente nella tardiva comunicazione alla camera di commercio della variazione dell'attività commerciale, integra un illecito omissivo istantaneo che si consuma nel momento stesso della scadenza del termine perentorio fissato dalla legge per la presentazione della denuncia, con la conseguenza che da detta scadenza comincia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione previsto dallo art. 9 della legge 24 dicembre 1975 n. 706. (V 4610/87, mass n 453276; (V 204/85, mass n 438430; (V 233/82, mass n 417923; (V 663/66, mass n 101134).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1975 num. 706 art. 9, Decreto Legge 06/07/1978 num. 352 art. 2, Legge 04/08/1978 num. 467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)