Sez. 3, Ordinanza n. 28761 del 07/11/2024 (Rv. 672563-01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO | Assicurazione a favore di terzi - Clausola comportante rinuncia alla facoltà di revoca dei beneficiari - Domanda di annullamento della stessa per dolo dei beneficiari - Parte tenuta all’erogazione dell’indennizzo - Litisconsorte necessario. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - In genere.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO
Nel giudizio in cui il contraente domandi l'annullamento, per dolo del terzo, della clausola di rinuncia al potere di revoca dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, l'altro contraente, tenuto all'erogazione dell'indennizzo, è litisconsorte necessario.
Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)