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Sez. 3 - , Sentenza n. 14985 del 11/05/2022 (Rv. 664825 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Inadempimento del promittente - Azione di risoluzione e risarcimento dei danni - Legittimazione ad agire del terzo - Esclusiva o concorrente - Presupposti - Mancanza o necessità di intervento esecutivo del promittente ai fini dell'acquisto del diritto.
Stato
decisa il 2022-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664825-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE

Nel contratto a favore di terzo (nella specie, polizza vita con investimento del capitale in strumenti finanziari), in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del promittente medesimo, mentre, nel caso contrario, tale legittimazione attiva va riconosciuta anche allo stipulante.

Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1413, Cod. Civ. art. 1920 com. 3, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)