Sez. 3, Sentenza n. 2282 del 25/06/1969 (Rv. 341670 - 01)
VENDITA - PREZZO - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA - COSE VENDUTE ABITUALMENTE DAL VENDITORE - NULLITA - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE DI RIFERIMENTO AL PREZZO NORMALMENTE PRATICATO DAL VENDITORE.*
VENDITA - PREZZO - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA - COSE VENDUTE ABITUALMENTE DAL VENDITORE - NULLITA - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE DI RIFERIMENTO AL PREZZO NORMALMENTE PRATICATO DAL VENDITORE.*
Quando il contratto di vendita ha per oggetto cose che il venditore abitualmente vende, la mancata Determinazione espressa del prezzo non importa la nullita del contratto, dovendosi presumere che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. (Conf. 1513-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)